Art. 510. Libretto auto 1. Ogni mezzo dell'autoparco e' dotato di un libretto di macchina sul quale vengono annotati: a) le caratteristiche del mezzo; b) le generalita' del conducente consegnatario; c) indicazioni giornaliere (copia del «foglio di viaggio» di cui all'Art. 508) circa: 1) data, ora, km, inizio del viaggio; 2) data, ora, km, fine del viaggio; 3) chilometraggio totale giornaliero; d) i prelevamenti del carburante e dei materiali di consumo; e) le riparazioni eseguite; f) le annotazioni della manutenzione programmata e/o straordinaria. 2. Il conducente e' responsabile della regolare tenuta del libretto, che deve essere mensilmente vistato dal dirigente dell'area preposta alla gestione dell'autoparco.