Art. 510.
                            Libretto auto
    1. Ogni mezzo dell'autoparco e' dotato di un libretto di macchina
sul quale vengono annotati:
      a) le caratteristiche del mezzo;
      b) le generalita' del conducente consegnatario;
      c) indicazioni  giornaliere  (copia  del «foglio di viaggio» di
cui all'Art. 508) circa:
        1) data, ora, km, inizio del viaggio;
        2) data, ora, km, fine del viaggio;
        3) chilometraggio totale giornaliero;
      d) i prelevamenti del carburante e dei materiali di consumo;
      e) le riparazioni eseguite;
      f) le    annotazioni   della   manutenzione   programmata   e/o
straordinaria.
    2.  Il  conducente  e'  responsabile  della  regolare  tenuta del
libretto, che deve essere mensilmente vistato dal dirigente dell'area
preposta alla gestione dell'autoparco.