Art. 511.
                             Autorimessa
    1.  Il  direttore regionale ai «Sistemi informativi e statistici,
provveditorato  e  patrimonio»  individua  nell'ambito  dell'edificio
della  sede  di via Cristoforo Colombo n. 212, i locali da adibire ad
autorimessa regionale per il ricovero dei mezzi.
    2.  Per  motivate esigenze di servizio, ovvero per conseguire una
maggiore  economia  gestionale,  funzionale  e  d'esercizio,  i mezzi
possono,  su  autorizzazione  del  dirigente  dell'area preposta alla
gestione  dell'autoparco e su richiesta motivata, essere custoditi in
garages  di  enti  pubblici  o  privati  sulla  base delle tariffe in
vigore.