Art. 511. Autorimessa 1. Il direttore regionale ai «Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio» individua nell'ambito dell'edificio della sede di via Cristoforo Colombo n. 212, i locali da adibire ad autorimessa regionale per il ricovero dei mezzi. 2. Per motivate esigenze di servizio, ovvero per conseguire una maggiore economia gestionale, funzionale e d'esercizio, i mezzi possono, su autorizzazione del dirigente dell'area preposta alla gestione dell'autoparco e su richiesta motivata, essere custoditi in garages di enti pubblici o privati sulla base delle tariffe in vigore.