Art. 512. Personale addetto all'autorimessa regionale 1. Con determinazione del direttore ai «Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio» sono individuati i dipendenti responsabili della gestione dell'autorimessa. 2. L'incarico di cui al comma 1 e' conferito, sulla base della professionalita' necessaria per svolgere l'incarico stesso ad un dipendente inquadrato in una categoria non inferiore alla C. 3. Il responsabile dell'autorimessa deve provvedere a registrare su un apposito registro di controllo l'ora di uscita e di rientro dei mezzi. 4. Il responsabile dell'autorimessa deve provvedere, altresi', al controllo della normale manutenzione e delle revisioni dei mezzi, nonche' al controllo delle riparazioni effettuate presso officine private autorizzate o la casa costruttrice. 5. La gestione del rimessaggio dei mezzi dell'autoparco per le esigenze degli uffici periferici e' affidata al responsabile della struttura periferica di cui all'Art. 502, comma 5.