Art. 512.
             Personale addetto all'autorimessa regionale
    1.  Con  determinazione  del  direttore ai «Sistemi informativi e
statistici,   provveditorato   e   patrimonio»   sono  individuati  i
dipendenti responsabili della gestione dell'autorimessa.
    2.  L'incarico  di  cui al comma 1 e' conferito, sulla base della
professionalita'  necessaria  per  svolgere  l'incarico  stesso ad un
dipendente inquadrato in una categoria non inferiore alla C.
    3.  Il responsabile dell'autorimessa deve provvedere a registrare
su un apposito registro di controllo l'ora di uscita e di rientro dei
mezzi.
    4. Il responsabile dell'autorimessa deve provvedere, altresi', al
controllo  della  normale  manutenzione  e delle revisioni dei mezzi,
nonche'  al  controllo  delle  riparazioni effettuate presso officine
private autorizzate o la casa costruttrice.
    5.  La  gestione  del rimessaggio dei mezzi dell'autoparco per le
esigenze  degli  uffici  periferici e' affidata al responsabile della
struttura periferica di cui all'Art. 502, comma 5.