Art. 513. Assicurazione 1. Tutti i mezzi di proprieta' della Regione devono essere coperti da assicurazione per i seguenti rischi: a) infortuni del conducente e delle persone trasportate; b) responsabilita' civile verso terzi; c) furto e incendio; d) «Kasco». La polizza assicurativa Kasco deve essere stipulata per la copertura dei danni riportati per fatti non imputabili al conducente. 2. I massimali relativi sono stabiliti con determinazione del direttore regionale «Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio». 3. La scelta della compagnia assicuratrice viene effettuata con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni in materia di appalti. 4. Il dirigente dell'area preposta alla gestione dell'autoparco provvede a stipulare le polizze assicurative, al pagamento dei premi ed all'eventuale rinnovo delle polizze stesse, nonche' alla denuncia alla compagnia assicuratrice di ogni sinistro in cui sia coinvolto un mezzo regionale 5. In caso di sinistro in cui sia coinvolto un mezzo della regione, il conducente deve tempestivamente trasmettere all'autoparco una dettagliata relazione sulla dinamica del sinistro stesso ai fini del rispetto dei termini contrattuali previsti dalla compagnia di assicurazione per la denuncia.