Art. 513.
                            Assicurazione
    1.  Tutti  i  mezzi  di  proprieta'  della  Regione devono essere
coperti da assicurazione per i seguenti rischi:
      a) infortuni del conducente e delle persone trasportate;
      b) responsabilita' civile verso terzi;
      c) furto e incendio;
      d) «Kasco». La polizza assicurativa Kasco deve essere stipulata
per  la  copertura  dei  danni  riportati per fatti non imputabili al
conducente.
    2.  I  massimali  relativi  sono stabiliti con determinazione del
direttore regionale «Sistemi informativi e statistici, provveditorato
e patrimonio».
    3.  La  scelta della compagnia assicuratrice viene effettuata con
le  modalita'  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia di
appalti.
    4.  Il  dirigente dell'area preposta alla gestione dell'autoparco
provvede  a stipulare le polizze assicurative, al pagamento dei premi
ed  all'eventuale rinnovo delle polizze stesse, nonche' alla denuncia
alla compagnia assicuratrice di ogni sinistro in cui sia coinvolto un
mezzo regionale
    5.  In  caso  di  sinistro  in  cui  sia coinvolto un mezzo della
regione, il conducente deve tempestivamente trasmettere all'autoparco
una  dettagliata relazione sulla dinamica del sinistro stesso ai fini
del  rispetto  dei  termini  contrattuali previsti dalla compagnia di
assicurazione per la denuncia.