Art. 514.
    Rifornimento carburante e lubrificante. Pedaggi autostradali
    1. Il rifornimento di carburante e' consentito presso le stazioni
di servizio a mezzo di carta carburante e, in caso di forza maggiore,
di appositi buoni benzina consegnati al conducente dall'autoparco.
    2.   L'area   preposta   alla  gestione  dell'autoparco  provvede
all'acquisizione e all'assegnazione ai conducenti dei mezzi regionali
di  tessere  di  accesso e di percorribilita' della rete autostradale
italiana  o  al  rimborso  diretto  su  presentazione  del  tagliando
autostradale.  Dello  smarrimento  o della sottrazione ditali tessere
deve essere data immediata comunicazione all'autoparco.