Art. 514. Rifornimento carburante e lubrificante. Pedaggi autostradali 1. Il rifornimento di carburante e' consentito presso le stazioni di servizio a mezzo di carta carburante e, in caso di forza maggiore, di appositi buoni benzina consegnati al conducente dall'autoparco. 2. L'area preposta alla gestione dell'autoparco provvede all'acquisizione e all'assegnazione ai conducenti dei mezzi regionali di tessere di accesso e di percorribilita' della rete autostradale italiana o al rimborso diretto su presentazione del tagliando autostradale. Dello smarrimento o della sottrazione ditali tessere deve essere data immediata comunicazione all'autoparco.