Art. 516. Beni della Regione 1. I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'Art. 822 e seguenti del codice civile. I beni patrimoniali regionali si distinguono in beni indisponibili e disponibili, nonche' in mobili e immobili. 2. Il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio regionale si applica anche ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti.