Art. 516.
                         Beni della Regione
    1.   I   beni   della  Regione  si  distinguono  in  demaniali  e
patrimoniali  secondo  le  norme  dell'Art. 822 e seguenti del codice
civile.   I  beni  patrimoniali  regionali  si  distinguono  in  beni
indisponibili e disponibili, nonche' in mobili e immobili.
    2.  Il  regime  giuridico  dei  beni del demanio e del patrimonio
regionale  si  applica  anche  ai diritti reali della Regione su beni
appartenenti ad altri soggetti.