Art. 517.
                          Beni del demanio
    1.  Il  demanio  regionale  e'  costituito,  al sensi della legge
16 maggio  1970, n. 281 e del decreto del presidente della Repubblica
24 luglio  1977,  n.  616  dai  seguenti  beni,  se appartenenti alla
Regione per acquisizione a qualsiasi titolo:
      a) le strade, le autostrade e le strade ferrate;
      b) gli aerodromi;
      c) gli acquedotti;
      d) i   canali,   i   porti  lacuali,  le  zone  portuali  della
navigazione interna e relative pertinenze;
      e) le costruzioni ed opere esistenti entro i limiti del demanio
marittimo, del mare territoriale, del demanio fluviale e lacuale;
      f) le  opere  idrauliche  di  quarta  e  quinta categoria e non
classificate e relative pertinenze;
      g) gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico
e artistico a norma delle leggi in materia;
      h) le  raccolte  dei  musei,  delle pinacoteche, degli archivi,
delle biblioteche;
      i) gli  altri beni assoggettati dalle leggi statali o regionali
al regime del demanio pubblico.
    2.  Fanno, altresi', parte del demanio regionale le aree golenali
site nel comune di Fiumicino localita' Isola Sacra.
    3. Il regime demaniale si applica inoltre, ai sensi dell'Art. 11,
secondo  comma,  della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai diritti reali
della  Regione  su  beni  appartenenti  ad  altri  soggetti, quando i
diritti  stessi  sono costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni di
cui  al  comma  precedente  o  per  il  conseguimento delle finalita'
proprie di questi ultimi.