Art. 517. Beni del demanio 1. Il demanio regionale e' costituito, al sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 dai seguenti beni, se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo: a) le strade, le autostrade e le strade ferrate; b) gli aerodromi; c) gli acquedotti; d) i canali, i porti lacuali, le zone portuali della navigazione interna e relative pertinenze; e) le costruzioni ed opere esistenti entro i limiti del demanio marittimo, del mare territoriale, del demanio fluviale e lacuale; f) le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate e relative pertinenze; g) gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; h) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; i) gli altri beni assoggettati dalle leggi statali o regionali al regime del demanio pubblico. 2. Fanno, altresi', parte del demanio regionale le aree golenali site nel comune di Fiumicino localita' Isola Sacra. 3. Il regime demaniale si applica inoltre, ai sensi dell'Art. 11, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni di cui al comma precedente o per il conseguimento delle finalita' proprie di questi ultimi.