Art. 518.
           Beni del patrimonio indisponibile e disponibile
    1. Il patrimonio indisponibile e' costituito da:
      a) le  acque  minerali e termali; le cave e torbiere, quando la
disponibilita'  e' sottratta al proprietario del fondo; i beni mobili
riconosciuti  di interesse storico, archeologico o artistico, a norma
delle   leggi   in   materia;   le   foreste   e  in  genere  i  beni
agricolo-silvopastorali  trasferiti alla Regione ai sensi del decreto
del  presidente  della  Repubblica  n.  616/1977  e gia' amministrati
dall'A.S.F.D.  (Azienda  di  Stato per le foreste demaniali), nonche'
ogni  altro analogo patrimonio pervenuto o acquisito dalla Regione ai
sensi di altre disposizioni in materia; le fasce frangivento;
      b) i mobili, gli arredi, le pubblicazioni, le attrezzature e il
materiale  d'ufficio, i mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi
regionali;
      c) altri  beni  mobili o immobili espressamente destinati ad un
pubblico  servizio  o comunque al diretto perseguimento di specifiche
finalita' pubbliche di interesse regionale.
    2.  Fanno,  comunque,  parte  del  patrimonio indisponibile della
Regione  i  beni,  a  qualsiasi  titolo  acquisiti,  delle  categorie
indicate  dal  secondo e terzo comma dell'Art. 826 del codice civile,
nonche'  tutti  gli  altri  beni  definiti  tali da leggi statali e/o
regionali.
    3.  Fanno  parte  del patrimonio disponibile della Regione i beni
non ricompresi tra quelli indicati all'Art. 2 e al comma 1, nonche' i
diritti reali su proprieta' di terzi.