Art. 518. Beni del patrimonio indisponibile e disponibile 1. Il patrimonio indisponibile e' costituito da: a) le acque minerali e termali; le cave e torbiere, quando la disponibilita' e' sottratta al proprietario del fondo; i beni mobili riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia; le foreste e in genere i beni agricolo-silvopastorali trasferiti alla Regione ai sensi del decreto del presidente della Repubblica n. 616/1977 e gia' amministrati dall'A.S.F.D. (Azienda di Stato per le foreste demaniali), nonche' ogni altro analogo patrimonio pervenuto o acquisito dalla Regione ai sensi di altre disposizioni in materia; le fasce frangivento; b) i mobili, gli arredi, le pubblicazioni, le attrezzature e il materiale d'ufficio, i mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi regionali; c) altri beni mobili o immobili espressamente destinati ad un pubblico servizio o comunque al diretto perseguimento di specifiche finalita' pubbliche di interesse regionale. 2. Fanno, comunque, parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni, a qualsiasi titolo acquisiti, delle categorie indicate dal secondo e terzo comma dell'Art. 826 del codice civile, nonche' tutti gli altri beni definiti tali da leggi statali e/o regionali. 3. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni non ricompresi tra quelli indicati all'Art. 2 e al comma 1, nonche' i diritti reali su proprieta' di terzi.