Art. 519.
               Classificazione e destinazione dei beni
    1.   L'assegnazione   dei   beni   ad   una  delle  categorie  di
classificazione  indicate  agli  articoli  517  e 518 e' disposta con
provvedimento  motivato  della  giunta  regionale avuto riguardo alla
natura, alle caratteristiche ed alla destinazione dei singoli beni.
    2.   L'assegnazione  ha  luogo  in  sede  di  prima  approvazione
dell'inventario  e  per  i  beni  successivamente acquisiti, all'atto
della loro acquisizione.
    3.  Gli  atti  di  classificazione  dei  beni e quelli contenenti
modifiche   alla   classificazione  sono  pubblicati  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Lazio.