Art. 519. Classificazione e destinazione dei beni 1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate agli articoli 517 e 518 e' disposta con provvedimento motivato della giunta regionale avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche ed alla destinazione dei singoli beni. 2. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione. 3. Gli atti di classificazione dei beni e quelli contenenti modifiche alla classificazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.