Art. 520. Variazione di classificazione e di destinazione dei beni 1. La classificazione e la destinazione di un bene possono essere modificate, con le stesse modalita' di cui all'Art. 519, nel caso di variazione dei relativi presupposti. 2. Puo' essere modificata, fatta salva la compatibilita' con leggi speciali in materia, anche la classificazione di singoli beni trasferiti alla Regione e gia' amministrati dall'azienda di Stato per le foreste demaniali, qualora risulti essere venuto meno il collegamento funzionale di tali beni con le finalita' del patrimonio agricolo-forestale della Regione. 3. I beni immobili regionali, demaniali e patrimoniali, sono sottoposti a ricognizione periodica al fine della loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari, qualora ne ricorrano i presupposti. Inoltre gli stessi saranno sottoposti a verifiche generali sulla loro classificazione e destinazione a norma dell'Art. 519. 4. Le ricognizioni periodiche di cui al comma 3, fissate dalla giunta regionale, sono effettuate a scadenze non superiori a dieci anni.