Art. 520.
      Variazione di classificazione e di destinazione dei beni
    1. La classificazione e la destinazione di un bene possono essere
modificate,  con le stesse modalita' di cui all'Art. 519, nel caso di
variazione dei relativi presupposti.
  2.  Puo' essere modificata, fatta salva la compatibilita' con leggi
speciali  in  materia,  anche  la  classificazione  di  singoli  beni
trasferiti alla Regione e gia' amministrati dall'azienda di Stato per
le   foreste   demaniali,  qualora  risulti  essere  venuto  meno  il
collegamento  funzionale di tali beni con le finalita' del patrimonio
agricolo-forestale della Regione.
    3.  I  beni  immobili  regionali,  demaniali e patrimoniali, sono
sottoposti  a  ricognizione  periodica  al  fine  della loro migliore
utilizzazione   e  per  l'aggiornamento  dei  valori  iscritti  negli
inventari, qualora ne ricorrano i presupposti.
    Inoltre  gli stessi saranno sottoposti a verifiche generali sulla
loro classificazione e destinazione a norma dell'Art. 519.
    4.  Le  ricognizioni  periodiche di cui al comma 3, fissate dalla
giunta  regionale,  sono  effettuate a scadenze non superiori a dieci
anni.