Art. 521. Passaggio dei beni da una categoria ad altra 1. Il passaggio dei beni dalla categoria del demanio a quella del patrimonio e dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile e' disposto dalla giunta regionale, quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalita' pubbliche. 2. Il provvedimento che accerta la cessazione dei beni dalla loro destinazione all'uso pubblico rende i medesimi disponibili per la vendita. La relativa deliberazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.