Art. 521.
            Passaggio dei beni da una categoria ad altra
    1. Il passaggio dei beni dalla categoria del demanio a quella del
patrimonio  e  dalla  categoria del patrimonio indisponibile a quella
del patrimonio disponibile e' disposto dalla giunta regionale, quando
i   beni   medesimi  cessino  dalla  loro  destinazione  a  finalita'
pubbliche.
    2. Il provvedimento che accerta la cessazione dei beni dalla loro
destinazione  all'uso  pubblico  rende  i medesimi disponibili per la
vendita.  La  relativa  deliberazione  e'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione Lazio.