Art. 523. Utilizzazione 1. I beni del demanio regionale possono essere utilizzati anche per finalita' pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la demanialita', purche' tali ulteriori finalita' siano compatibili e non contrastino in alcun modo con la natura del bene. 2. La giunta dispone, con proprie deliberazioni, le utilizzazioni di cui al precedente comma e ne disciplina le modalita' e i limiti.