Art. 523.
                            Utilizzazione
    1.  I  beni del demanio regionale possono essere utilizzati anche
per finalita' pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la
demanialita',  purche'  tali  ulteriori finalita' siano compatibili e
non contrastino in alcun modo con la natura del bene.
    2. La giunta dispone, con proprie deliberazioni, le utilizzazioni
di cui al precedente comma e ne disciplina le modalita' e i limiti.