Art. 524. Inalienabilita' e diritti a favore di terzi 1. I beni del demanio regionale sono in via di principio inalienabili e su di essi non possono essere costituiti diritti a favore di terzi. Possono essere autorizzate occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso dei beni del demanio purche' sia garantita la continuita' della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio. L'autorizzazione e' rilasciata con concessione amministrativa. 2. Al regime della inalienabilita' dei beni demaniali e' consentita deroga con le modalita' ed i limiti di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 e successive modificazioni. 3. L'atto di concessione, la cui stipula e' autorizzata con delibera della giunta regionale, disciplina la durata del rapporto, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, l'uso per il quale la concessione e' disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attivita' per cui l'uso e' assentito. L'entita' dei canoni concessori sara' determinata dalla commissione tecnica di cui all'Art. 532, comma 3. 4. Per quanto concerne i canoni concessori relativi alle aree golenali gli stessi saranno determinati con le modalita' di cui al comma 3, con riferimento alla specifica normativa statale. Quando il concessionario e' un soggetto pubblico o un ente che opera senza fini di lucro e l'uso e' assentito per perseguire finalita' istituzionali dell'ente, il canone puo' essere ricognitorio e la cauzione puo' non essere richiesta. 5. La giunta regionale delibera la risoluzione del contratto nel caso di inadempimento, da parte del concessionario, anche parziale degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, per il venire meno dei requisiti prescritti. 6. La giunta regionale puo' revocare l'atto di concessione in ogni momento quando, ad esclusivo giudizio della giunta stessa, cio' sia richiesto da interesse pubblico. 7. Nel caso che beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale vengano attraversati da elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il relativo canone annuo di concessione puo' essere sostituito da una congrua indennita'. 8. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al pattrimonio regionale, fatta salva, in ogni caso, la facolta' della Regione di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione. 9. La disciplina della utilizzazione, nonche' la determinazione dei canoni di concessione delle aree golenali sono regolate, in assenza di specifiche norme regionali, dalla normativa statale vigente in materia. 10. Gli acquedotti, gli impianti e le altre opere di competenza regionale, comprese le pertinenze attinenti il servizio idrico integrato, sono trasferiti ai comuni con le modalita' di cui alla legge regionale del 22 gennaio 1996, n. 6. 11. Le strade potranno essere trasferite agli enti locali di competenza in relazione alla loro classificazione con modalita' stabilite dalla legge regionale.