Art. 524.
             Inalienabilita' e diritti a favore di terzi
    1.  I  beni  del  demanio  regionale  sono  in  via  di principio
inalienabili  e  su  di  essi non possono essere costituiti diritti a
favore di terzi. Possono essere autorizzate occupazioni temporanee di
aree  ed  edifici,  ovvero  concessioni  in  uso dei beni del demanio
purche'  sia  garantita  la continuita' della funzione pubblica e non
derivi a questa alcun pregiudizio. L'autorizzazione e' rilasciata con
concessione amministrativa.
    2.   Al  regime  della  inalienabilita'  dei  beni  demaniali  e'
consentita  deroga con le modalita' ed i limiti di cui al decreto del
presidente  della  Repubblica  7 settembre  2000, n. 283 e successive
modificazioni.
    3.  L'atto  di  concessione,  la  cui  stipula e' autorizzata con
delibera  della  giunta regionale, disciplina la durata del rapporto,
l'ammontare  del  canone concessorio, la cauzione, l'uso per il quale
la concessione e' disposta e le condizioni per la buona conservazione
del  bene  e  per  l'esercizio  delle  attivita'  per  cui  l'uso  e'
assentito.  L'entita'  dei  canoni concessori sara' determinata dalla
commissione tecnica di cui all'Art. 532, comma 3.
    4.  Per  quanto  concerne  i canoni concessori relativi alle aree
golenali  gli  stessi  saranno determinati con le modalita' di cui al
comma  3, con riferimento alla specifica normativa statale. Quando il
concessionario e' un soggetto pubblico o un ente che opera senza fini
di  lucro e l'uso e' assentito per perseguire finalita' istituzionali
dell'ente,  il canone puo' essere ricognitorio e la cauzione puo' non
essere richiesta.
    5.  La giunta regionale delibera la risoluzione del contratto nel
caso  di  inadempimento,  da parte del concessionario, anche parziale
degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, per il venire meno
dei requisiti prescritti.
    6.  La  giunta  regionale  puo' revocare l'atto di concessione in
ogni  momento quando, ad esclusivo giudizio della giunta stessa, cio'
sia richiesto da interesse pubblico.
    7.  Nel  caso  che  beni  immobili  appartenenti  al demanio o al
patrimonio    indisponibile   regionale   vengano   attraversati   da
elettrodotti,  linee  telefoniche,  acquedotti,  fognature  ed  altri
simili  manufatti  di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il
relativo  canone  annuo  di concessione puo' essere sostituito da una
congrua indennita'.
    8.  Alla  scadenza della concessione le eventuali opere costruite
sul  bene  e  le relative pertinenze restano acquisite al pattrimonio
regionale,  fatta  salva,  in ogni caso, la facolta' della Regione di
richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.
    9.  La  disciplina della utilizzazione, nonche' la determinazione
dei  canoni  di  concessione  delle  aree  golenali sono regolate, in
assenza  di  specifiche  norme  regionali,  dalla  normativa  statale
vigente in materia.
    10.  Gli  acquedotti, gli impianti e le altre opere di competenza
regionale,  comprese  le  pertinenze  attinenti  il  servizio  idrico
integrato,  sono  trasferiti  ai  comuni con le modalita' di cui alla
legge regionale del 22 gennaio 1996, n. 6.
    11.  Le  strade  potranno  essere  trasferite agli enti locali di
competenza  in  relazione  alla  loro  classificazione  con modalita'
stabilite dalla legge regionale.