Art. 525. Autotutela 1. Ai fini della tutela dei beni del patrimonio regionale, in presenza di abusi o violazioni, ai sensi dell'Art. 823 del codice civile, si procede in via amministrativa con decreto del presidente della giunta regionale, da notificarsi ai soggetti interessati con l'intimazione al ripristino della situazione di diritto o di fatto e l'indicazione, in caso di inosservanza, dei successivi adempimenti dell'amministrazione regionale, volti ad assicurare la tutela dei beni stessi. 2. La procedura di cui al precedente comma sara' osservata anche nel caso in cui il bene del demanio regionale sia assegnato a qualsiasi titolo ad enti locali.