Art. 525.
                             Autotutela
    1.  Ai  fini  della  tutela dei beni del patrimonio regionale, in
presenza  di  abusi  o  violazioni, ai sensi dell'Art. 823 del codice
civile,  si  procede in via amministrativa con decreto del presidente
della  giunta  regionale,  da notificarsi ai soggetti interessati con
l'intimazione  al ripristino della situazione di diritto o di fatto e
l'indicazione,  in  caso  di inosservanza, dei successivi adempimenti
dell'amministrazione  regionale,  volti  ad  assicurare la tutela dei
beni stessi.
    2.  La procedura di cui al precedente comma sara' osservata anche
nel  caso  in  cui  il  bene  del  demanio  regionale sia assegnato a
qualsiasi titolo ad enti locali.