Art. 526. Amministrazione diretta e indiretta 1. I beni del patrimonio indisponibile regionale sono amministrati conformemente alle disposizioni di cui all'Art. 522. 2. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente Art. 518, comma 1, possono essere messi a disposizione di enti locali, enti funzionali e strumentali della Regione e di enti pubblici e privati, per l'esercizio di specifiche attivita' di interesse pubblico. 3. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al comma 2, in riferimento ai beni messi a disposizione, sono regolati da atto di concessione o da apposita convenzione. Le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza. 4. L'autorizzazione alla stipula delle convenzioni e delle concessioni di cui al comma 3 e' deliberata dalla giunta. 5. L'amministrazione dei beni del patrimonio agro-silvo-pastorale e' svolta dalla direzione regionale «Ambiente e protezione civile». 6. In presenza di trasferimenti o deleghe ad enti locali di funzioni o compiti amministrativi, i beni mobili ed immobili di proprieta' regionale utilizzati per l'esercizio ditali attivita', vengono rispettivamente trasferiti o assegnati agli enti destinatari delle funzioni stesse a norma e con le modalita' di cui all'Art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14