Art. 526.
                 Amministrazione diretta e indiretta
    1.   I   beni   del   patrimonio   indisponibile  regionale  sono
amministrati conformemente alle disposizioni di cui all'Art. 522.
    2.  I  beni  del  patrimonio  indisponibile  regionale  di cui al
precedente  Art. 518, comma 1, possono essere messi a disposizione di
enti  locali,  enti  funzionali e strumentali della Regione e di enti
pubblici  e  privati,  per  l'esercizio  di  specifiche  attivita' di
interesse pubblico.
    3.  I  rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al comma 2, in
riferimento  ai  beni  messi a disposizione, sono regolati da atto di
concessione  o  da apposita convenzione. Le attivita' di manutenzione
ordinaria  e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li
utilizza.
    4.  L'autorizzazione  alla  stipula  delle  convenzioni  e  delle
concessioni di cui al comma 3 e' deliberata dalla giunta.
    5. L'amministrazione dei beni del patrimonio agro-silvo-pastorale
e' svolta dalla direzione regionale «Ambiente e protezione civile».
    6.  In  presenza  di  trasferimenti  o  deleghe ad enti locali di
funzioni  o  compiti  amministrativi,  i  beni  mobili ed immobili di
proprieta'  regionale  utilizzati  per  l'esercizio ditali attivita',
vengono  rispettivamente trasferiti o assegnati agli enti destinatari
delle  funzioni  stesse a norma e con le modalita' di cui all'Art. 14
della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14