Art. 527. Utilizzazione 1. I beni del patrimonio indisponibile regionale devono essere utilizzati in conformita' alla loro destinazione. 2. I beni di cui all'art. 518, comma 1, lettera a), possono essere utilizzati anche per finalita' pubbliche diverse da quelle cui sono destinati, purche' con queste compatibili e tali da non pregiudicarne il contempo-raneo perseguimento.