Art. 527.
                            Utilizzazione
    1.  I  beni  del patrimonio indisponibile regionale devono essere
utilizzati in conformita' alla loro destinazione.
    2.  I  beni  di  cui  all'art.  518, comma 1, lettera a), possono
essere utilizzati anche per finalita' pubbliche diverse da quelle cui
sono  destinati,  purche'  con  queste  compatibili  e  tali  da  non
pregiudicarne il contempo-raneo perseguimento.