Art. 528.
                      Diritti a favore di terzi
    1. Sui beni del patrimonio indisponibile regionale possono essere
costituiti diritti a favore di terzi, per lo svolgimento di attivita'
non  corrispondenti  alla  funzione  pubblica  cui il singolo bene e'
destinato, purche' con questa compatibili e tali da non pregiudicarne
il contemporaneo perseguimento.
    2.  Alla  costituzione  di  diritti  reali  a favore di terzi per
limitati  periodi e per necessita' di natura transitoria, si provvede
con  concessione  amministrativa ovvero con atto pubblico nel caso in
cui il diritto concesso abbia natura permanente.
    3.  L'atto  di  concessione,  la  cui  stipula e' autorizzata con
delibera  della  giunta regionale, disciplina la durata del rapporto,
la  misura  del  canone,  i  modi  e  le  condizioni di esercizio del
diritto, anche al fine di garantire la destinazione del bene.
    4.  La  entita'  dei  canoni  concessori  sara' determinata della
commissione tecnica di cui al successivo Art. 532, comma 3.
    5. La giunta delibera la decadenza del diritto del concessionario
nel  caso  di inadempimento, anche parziale, degli obblighi derivanti
dall'atto   di   concessione  o  per  il  venir  meno  dei  requisiti
prescritti.
    6  La  giunta  revoca  l'atto  di  concessione qualora il diritto
costituito non garantisca piu' l'ordinario svolgimento della funzione
pubblica cui il bene e' destinato