Art. 528. Diritti a favore di terzi 1. Sui beni del patrimonio indisponibile regionale possono essere costituiti diritti a favore di terzi, per lo svolgimento di attivita' non corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene e' destinato, purche' con questa compatibili e tali da non pregiudicarne il contemporaneo perseguimento. 2. Alla costituzione di diritti reali a favore di terzi per limitati periodi e per necessita' di natura transitoria, si provvede con concessione amministrativa ovvero con atto pubblico nel caso in cui il diritto concesso abbia natura permanente. 3. L'atto di concessione, la cui stipula e' autorizzata con delibera della giunta regionale, disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio del diritto, anche al fine di garantire la destinazione del bene. 4. La entita' dei canoni concessori sara' determinata della commissione tecnica di cui al successivo Art. 532, comma 3. 5. La giunta delibera la decadenza del diritto del concessionario nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi derivanti dall'atto di concessione o per il venir meno dei requisiti prescritti. 6 La giunta revoca l'atto di concessione qualora il diritto costituito non garantisca piu' l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene e' destinato