Art. 529.
                       Controlli ed autotutela
    1.  Nel caso di accertata violazione della utilizzazione del bene
del  patrimonio  indisponibile, il presidente della giunta regionale,
con  proprio decreto da notificare ai soggetti interessati, intima il
ripristino  della  legittima  utilizzazione,  indicando  i successivi
adempimenti  che  saranno adottati dalla giunta regionale nel caso di
inosservanza della diffida.