Art. 529. Controlli ed autotutela 1. Nel caso di accertata violazione della utilizzazione del bene del patrimonio indisponibile, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto da notificare ai soggetti interessati, intima il ripristino della legittima utilizzazione, indicando i successivi adempimenti che saranno adottati dalla giunta regionale nel caso di inosservanza della diffida.