Art. 530.
                             Alienazioni
    1. I beni del patrimonio indisponibile regionale, sono alienabili
nei  soli casi previsti dalle leggi regionali con le procedure di cui
al comma 2.
    2.   Per   i  beni  mobili  riconosciuti  di  interesse  storico,
archeologico   o  artistico,  si  applicano,  ai  fini  suddetti,  le
disposizioni   del  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490.
L'alienazione  avviene  con  le  modalita'  e  le  forme  di cui agli
articoli  538,  539  e  540.  La  commissione  tecnica, ai fini della
determinazione  dei  prezzo  di  stima, e' nominata di volta in volta
dalla   giunta   regionale   ed  e'  composta  da  un  dirigente  del
dipartimento  economia  e  finanza, con funzioni di presidente, da un
dirigente  del  dipartimento  alla  cultura  e  da uno o piu' esperti
esterni,  ovvero  da membri individuati in relazione alla natura e le
caratteristiche del bene da alienare.
    3.  I  beni  del  patrimonio  indisponibile  agro-silvo-pastorale
possono essere alienati con le modalita' di cui al comma 1.
    4.  I  beni di cui all'Art. 519, comma 1, lettera b) del presente
regolamento,  sono  alienati  ai  sensi e secondo le modalita' di cui
alla deliberazione della giunta regionale 28 marzo 2000, n. 913.
    5.  Le fasce frangivento in agro pontino potranno essere alienate
con  le  modalita' di cui alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 e
successive  modifiche. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni di
cui  alla deliberazione di giunta regionale in data 27 dicembre 1996,
n.  10962  in  materia  di  affidamento  della  gestione  delle fasce
frangivento all'A.R.S.I.A.L.