Art. 530. Alienazioni 1. I beni del patrimonio indisponibile regionale, sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali con le procedure di cui al comma 2. 2. Per i beni mobili riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, si applicano, ai fini suddetti, le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. L'alienazione avviene con le modalita' e le forme di cui agli articoli 538, 539 e 540. La commissione tecnica, ai fini della determinazione dei prezzo di stima, e' nominata di volta in volta dalla giunta regionale ed e' composta da un dirigente del dipartimento economia e finanza, con funzioni di presidente, da un dirigente del dipartimento alla cultura e da uno o piu' esperti esterni, ovvero da membri individuati in relazione alla natura e le caratteristiche del bene da alienare. 3. I beni del patrimonio indisponibile agro-silvo-pastorale possono essere alienati con le modalita' di cui al comma 1. 4. I beni di cui all'Art. 519, comma 1, lettera b) del presente regolamento, sono alienati ai sensi e secondo le modalita' di cui alla deliberazione della giunta regionale 28 marzo 2000, n. 913. 5. Le fasce frangivento in agro pontino potranno essere alienate con le modalita' di cui alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 e successive modifiche. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni di cui alla deliberazione di giunta regionale in data 27 dicembre 1996, n. 10962 in materia di affidamento della gestione delle fasce frangivento all'A.R.S.I.A.L.