Art. 531. Amministrazione diretta e condizione giuridica 1. I beni del patrimonio disponibile regionale sono amministrati, conformemente alle disposizioni di cui all'Art. 522, con la finalita' di conseguire un reddito rapportato al loro valore di mercato, ovvero alla loro valenza sociale. Essi sono soggetti al regime della proprieta' privata, nei limiti stabiliti dalle leggi regionali in materia. 2. I beni suddetti, se rientranti nella categoria dell'edilizia residenziale pubblica, saranno amministrati con i criteri di cui alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e ai regolamenti del 20 settembre 2000, numeri 2 e 3.