Art. 531.
           Amministrazione diretta e condizione giuridica
    1. I beni del patrimonio disponibile regionale sono amministrati,
conformemente alle disposizioni di cui all'Art. 522, con la finalita'
di conseguire un reddito rapportato al loro valore di mercato, ovvero
alla  loro  valenza  sociale.  Essi  sono  soggetti  al  regime della
proprieta'  privata,  nei  limiti  stabiliti dalle leggi regionali in
materia.
    2.  I  beni suddetti, se rientranti nella categoria dell'edilizia
residenziale pubblica, saranno amministrati con i criteri di cui alla
legge   regionale   6 agosto   1999,  n.  12  e  ai  regolamenti  del
20 settembre 2000, numeri 2 e 3.