Art. 532. Locazione, affitto, uso 1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, non classificati di edilizia residenziale pubblica, possono essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con decreto del direttore del dipartimento competente in materia di patrimonio, previa deliberazione d'indirizzo della giunta. 2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da apposito avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Nel caso vi siano piu' richieste, da gara ufficiosa. A parita' di condizioni e' riconosciuto un titolo preferenziale alle richieste degli enti locali. 3. Nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione dei canoni legali, alla determinazione del canone provvede la giunta, sentita la commissione tecnica composta da un dirigente della direzione regionale «Attivita' della presidenza», con funzioni di presidente, da un dirigente dell'ufficio stime della direzione regionale «Infrastrutture» e da un esperto della direzione regionale «Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio». Detta commissione sara' nominata con le modalita' di cui al successivo Art. 536, comma 2, e restera' in carica per un periodo di anni tre. 4. Per la locazione di immobili ad uso di abitazione soggetti a canone legale, la scelta del contraente e' effettuata sulla base dei criteri generali stabiliti dalla giunta regionale in rapporto alle caratteristiche degli immobili e alla situazione abitativa locale. Sono fatte salve, comunque, le norme di cui alle leggi e regolamenti regionali in materia di assegnazione e determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 5. Per i beni del patrimonio disponibile che si intendano affittare per uso agricolo, la giunta regionale individua gli affittuari sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano zonale agricolo. Il contratto di affitto e il relativo canone sono disciplinati dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 concernente «Norme sui contratti agrari».