Art. 532.
                       Locazione, affitto, uso
    1.  I  beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, non
classificati  di  edilizia residenziale pubblica, possono essere dati
in  affitto,  in locazione o in uso a titolo oneroso, con decreto del
direttore  del  dipartimento  competente  in  materia  di patrimonio,
previa deliberazione d'indirizzo della giunta.
    2.   I   relativi  contratti  possono  essere  conclusi  mediante
trattativa  privata,  preceduta  da  apposito  avviso  pubblicato nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione  Lazio.  Nel caso vi siano piu'
richieste, da gara ufficiosa. A parita' di condizioni e' riconosciuto
un titolo preferenziale alle richieste degli enti locali.
    3. Nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione
dei canoni legali, alla determinazione del canone provvede la giunta,
sentita  la  commissione  tecnica  composta  da  un  dirigente  della
direzione  regionale  «Attivita'  della  presidenza», con funzioni di
presidente,  da  un  dirigente  dell'ufficio  stime  della  direzione
regionale  «Infrastrutture» e da un esperto della direzione regionale
«Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio».
    Detta  commissione  sara'  nominata  con  le  modalita' di cui al
successivo  Art. 536, comma 2, e restera' in carica per un periodo di
anni tre.
    4.  Per  la locazione di immobili ad uso di abitazione soggetti a
canone  legale, la scelta del contraente e' effettuata sulla base dei
criteri  generali  stabiliti  dalla giunta regionale in rapporto alle
caratteristiche  degli  immobili  e alla situazione abitativa locale.
Sono  fatte salve, comunque, le norme di cui alle leggi e regolamenti
regionali  in  materia di assegnazione e determinazione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
    5.  Per  i  beni  del  patrimonio  disponibile  che  si intendano
affittare  per  uso  agricolo,  la  giunta  regionale  individua  gli
affittuari  sulla  base  degli  indirizzi  stabiliti dal piano zonale
agricolo.   Il  contratto  di  affitto  e  il  relativo  canone  sono
disciplinati dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 concernente «Norme sui
contratti agrari».