Art. 533.
                       Gestione degli immobili
    1.  La  gestione  di  beni  immobili  della  Regione  puo' essere
affidata,  con  deliberazione della giunta regionale, ad una societa'
di  gestione, da individuarsi mediante apposita gara pubblica in base
a  criteri  di  vantaggiosita' dell'offerta e di efficacia e qualita'
della gestione.