Art. 534. Alienazione dei beni immobili 1. I beni immobili regionali disponibili sono suddivisi in due categorie, in relazione alla loro specifica funzione: a) beni destinati alla assistenza abitativa; b) beni aventi destinazione non assistenziale e diversa da quella abitativa. 2. Per l'alienazione dei beni di edilizia residenziale pubblica, destinata alla assistenza abitativa, si fa espresso rinvio alle procedure di cui al combinato disposto dell'Art. 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e della legge 24 dicembre 1993, n. 560. 3. La giunta regionale, con proprio atto d'indirizzo, dispone l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, di cui al comma 1, lettera b), per i quali non risultino realizzabili le finalita' di cui all'Art. 531, comma 1, e non sia concretamente prospettabile la destinazione ad un pubblico servizio o pubblica funzione. A tale fine, predispone ogni anno, in data antecedente alla presentazione del bilancio di previsione, l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 535 a 541. 4. Le alienazioni di beni immobili, di cui al comma 3, sono disposte dalla giunta regionale, con le modalita' di cui agli articoli seguenti. 5. La giunta regionale approvera' ogni anno, in data antecedente alla presentazione del bilancio di previsione, l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli. 6. In tale elenco vanno inclusi anche le unita' immobiliari ad uso diverso da quello abitativo, ricomprese in edifici destinanti ad edilizia residenziale pubblica. 7. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica, assumendo come base d'asta il prezzo di stima e col sistema delle offerte segrete in aumento.