Art. 535. Prelazioni 1. Preliminarmente alla pubblicazione dell'avviso d'asta, l'affittuario viene invitato ad esercitare il diritto di prelazione secondo le modalita' previste dall'Art. 38 della legge 28 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni. Sono fatte salve, altresi', tutte le disposizioni previste dalle leggi statali e regionali vigenti, riguardanti i diritti di prelazione nell'acquisto di immobili. 2. Hanno titolo alla prelazione nell'acquisto degli immobili di proprieta' regionale i conduttori titolari di contratto di locazione, purche' non sia stata emessa nei loro confronti ordinanza di rilascio o di sfratto da parte dell'autorita' giudiziaria e a condizione che risultino comunque in regola con il pagamento dei relativi canoni di locazione.