Art. 535.
                             Prelazioni
    1.   Preliminarmente   alla   pubblicazione  dell'avviso  d'asta,
l'affittuario  viene  invitato ad esercitare il diritto di prelazione
secondo  le  modalita'  previste  dall'Art.  38 della legge 28 luglio
1978,  n. 392 e successive modificazioni. Sono fatte salve, altresi',
tutte  le  disposizioni  previste  dalle  leggi  statali  e regionali
vigenti,   riguardanti  i  diritti  di  prelazione  nell'acquisto  di
immobili.
    2.  Hanno  titolo alla prelazione nell'acquisto degli immobili di
proprieta' regionale i conduttori titolari di contratto di locazione,
purche' non sia stata emessa nei loro confronti ordinanza di rilascio
o  di  sfratto da parte dell'autorita' giudiziaria e a condizione che
risultino  comunque in regola con il pagamento dei relativi canoni di
locazione.