Art. 536.
                Prezzo di stima e commissione tecnica
    1.  Il prezzo di stima e' stabilito da una commissione tecnica di
cui  all'Art.  532,  comma 4, integrata dal dirigente della struttura
cui compete la gestione del bene oggetto d'asta.
    2.  La  commissione  tecnica di cui al comma 1 sara' nominata con
provvedimento della giunta regionale. La stessa, in casi particolari,
adeguatamente  motivati,  potra'  essere  integrata  con  uno  o piu'
esperti  esterni all'amministrazione, scelti tra soggetti abilitati a
rendere  pareri  e consulenze tecniche ai sensi dell'Art. 3, comma 3,
della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
    3.  La  commissione  puo'  avvalersi  dell'apporto dei competenti
uffici  regionali,  ai  fini  della istruttoria per la stima del bene
oggetto d'asta.
    4.  Sul  prezzo  di stima e' richiesto il parere di congruita' al
competente  ufficio  del territorio del Ministero delle finanze della
provincia ove si trova il bene oggetto d'asta, ai sensi dell'Art. 107
del  decreto  del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
tale  parere dovra' essere reso nei termini e con le modalita' di cui
all'Art.  16,  commi  1  e  2,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. In caso di decorrenza del termine senza che
sia  stato  comunicato  il  parere  o  senza che l'organo adito abbia
rappresentato   ulteriori  esigenze  istruttorie,  la  procedura  per
l'alienazione   continua   sulla  base  del  prezzo  stabilito  dalla
commissione tecnica.