Art. 536. Prezzo di stima e commissione tecnica 1. Il prezzo di stima e' stabilito da una commissione tecnica di cui all'Art. 532, comma 4, integrata dal dirigente della struttura cui compete la gestione del bene oggetto d'asta. 2. La commissione tecnica di cui al comma 1 sara' nominata con provvedimento della giunta regionale. La stessa, in casi particolari, adeguatamente motivati, potra' essere integrata con uno o piu' esperti esterni all'amministrazione, scelti tra soggetti abilitati a rendere pareri e consulenze tecniche ai sensi dell'Art. 3, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39. 3. La commissione puo' avvalersi dell'apporto dei competenti uffici regionali, ai fini della istruttoria per la stima del bene oggetto d'asta. 4. Sul prezzo di stima e' richiesto il parere di congruita' al competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze della provincia ove si trova il bene oggetto d'asta, ai sensi dell'Art. 107 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; tale parere dovra' essere reso nei termini e con le modalita' di cui all'Art. 16, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato ulteriori esigenze istruttorie, la procedura per l'alienazione continua sulla base del prezzo stabilito dalla commissione tecnica.