Art. 537.
                            Avviso d'asta
    1.  L'avviso  d'asta  e'  deliberato dalla giunta regionale ed e'
pubblicato,  almeno  quindici  giorni  prima di quello fissato per la
gara,  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Lazio e su almeno due
dei  quotidiani  scelti  tra  quelli maggiormente  diffusi  a livello
nazionale e regionale.
    2.  L'avviso d'asta deve indicare tutti gli elementi necessari ed
utili  per  la partecipazione all'asta e per la valutazione del bene,
ivi compresa l'esistenza di vincoli a favore di terzi, secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente in materia.
    3.  L'avviso d'asta deve indicare tutti gli elementi necessari ed
utili  per  la partecipazione all'asta e per la valutazione del bene,
ivi compresa l'esistenza di vincoli a favore di terzi, secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente in materia.
    4.  La  commissione  preposta  allo  svolgimento della gara viene
nominata con provvedimento dipartimentale.