Art. 537. Avviso d'asta 1. L'avviso d'asta e' deliberato dalla giunta regionale ed e' pubblicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la gara, nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio e su almeno due dei quotidiani scelti tra quelli maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale. 2. L'avviso d'asta deve indicare tutti gli elementi necessari ed utili per la partecipazione all'asta e per la valutazione del bene, ivi compresa l'esistenza di vincoli a favore di terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. 3. L'avviso d'asta deve indicare tutti gli elementi necessari ed utili per la partecipazione all'asta e per la valutazione del bene, ivi compresa l'esistenza di vincoli a favore di terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. 4. La commissione preposta allo svolgimento della gara viene nominata con provvedimento dipartimentale.