Art. 538.
                      Partecipazione alla gara
    1.  Il  presidente della gara accerta il possesso dei requisiti e
il  rispetto  delle  condizioni contenute nell'avviso d'asta e decide
l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti.
    2.  Sono  comunque  esclusi  dalla gara i concorrenti per i quali
risulti  che  nell'eseguire  prestazioni  per  la Regione o per altre
amministrazioni  pubbliche  si siano resi inadempienti o colpevoli di
negligenza,  ovvero  abbiano lite pendente con la Regione, ovvero sia
stata  ad  essi  applicata con provvedimento definitivo una misura di
prevenzione  ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni.
    3.  L'esclusione  non  da' luogo ad indennizzo o rimborso alcuno,
salva la restituzione del deposito.