Art. 538. Partecipazione alla gara 1. Il presidente della gara accerta il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni contenute nell'avviso d'asta e decide l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti. 2. Sono comunque esclusi dalla gara i concorrenti per i quali risulti che nell'eseguire prestazioni per la Regione o per altre amministrazioni pubbliche si siano resi inadempienti o colpevoli di negligenza, ovvero abbiano lite pendente con la Regione, ovvero sia stata ad essi applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. 3. L'esclusione non da' luogo ad indennizzo o rimborso alcuno, salva la restituzione del deposito.