Art. 539. Svolgimento della gara e aggiudicazione 1. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applica la normativa statale vigente in materia. 2. L'atto di aggiudicazione produce effetto a favore del miglior offerente solo dopo che sia stato pagato il prezzo d'asta definitivo. 3. Qualora l'asta vada deserta per due volte la giunta regionale puo' deliberare di procedere alla alienazione del bene a trattativa privata, previa acquisizione di nuovo parere di stima del bene da parte della commissione tecnica gia' costituita ai sensi dell'Art. 536.