Art. 539.
               Svolgimento della gara e aggiudicazione
    1. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applica la
normativa statale vigente in materia.
    2.  L'atto di aggiudicazione produce effetto a favore del miglior
offerente solo dopo che sia stato pagato il prezzo d'asta definitivo.
    3.  Qualora l'asta vada deserta per due volte la giunta regionale
puo'  deliberare  di procedere alla alienazione del bene a trattativa
privata,  previa  acquisizione  di  nuovo parere di stima del bene da
parte  della  commissione  tecnica gia' costituita ai sensi dell'Art.
536.