Art. 540.
                Alienazione a favore di enti pubblici
    1.  Qualora  all'acquisto  di  un  bene  immobile  del patrimonio
disponibile  regionale  sia  interessato un ente pubblico il bene sia
strettamente  funzionale  al perseguimento dei fini propri dell'ente,
la  giunta  regionale  puo'  deliberare  l'alienazione  dell'immobile
all'ente  predetto  al prezzo di stima determinato ai sensi dell'Art.
536.
    2.  Qualora  il  trasferimento  del  bene sia interessato un ente
locale,  nel cui territorio insiste il bene, in casi eccezionali e in
presenza  di  rilevanti  interessi  pubblici debitamente documentati,
l'alienazione  e'  disposta  ad  un  prezzo pari al 50% del prezzo di
stima.
    3. In caso di concorrenza di piu' enti la giunta regionale decide
insindacabilmente a quale degli enti alienare il bene.