Art. 540. Alienazione a favore di enti pubblici 1. Qualora all'acquisto di un bene immobile del patrimonio disponibile regionale sia interessato un ente pubblico il bene sia strettamente funzionale al perseguimento dei fini propri dell'ente, la giunta regionale puo' deliberare l'alienazione dell'immobile all'ente predetto al prezzo di stima determinato ai sensi dell'Art. 536. 2. Qualora il trasferimento del bene sia interessato un ente locale, nel cui territorio insiste il bene, in casi eccezionali e in presenza di rilevanti interessi pubblici debitamente documentati, l'alienazione e' disposta ad un prezzo pari al 50% del prezzo di stima. 3. In caso di concorrenza di piu' enti la giunta regionale decide insindacabilmente a quale degli enti alienare il bene.