Art. 541.
Alienazione e trasferimenti ex leggi regionali n. 13/1984 e 70/1989 e
                      successive modificazioni
    1.  Per  quanto  concerne  il trasferimento agli enti locali e le
alienazioni a privati dei beni immobili di provenienza ex O.N.C. sono
fatte  salve  le  disposizioni  ed  i diritti acquisiti a norma della
legge  regionale 13 febbraio 1984, n. 13, cosi' come modificata dalla
legge regionale 4 agosto 1987, n. 48.
    2.  L'alienazione  a terzi dei beni immobili di cui al precedente
comma  dovra'  essere  perfezionata  entro  il termine di mesi dodici
dalla  data  di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  Lazio.  Sono  fatte  salve,  altresi',  le
disposizioni  di  cui alle leggi regionali n. 70/1989 e n. 56/1998 in
materia  di trasferimento agli enti locali del patrimonio proveniente
dagli  enti  disciolti O.N.P.I., E.N.A.O.L.I., E.N.L.R.P., A.N.M.I.L.
ed E.N.A.L.
    3.  Gli  adempimenti  previsti a carico degli enti locali ai fini
del  trasferimento  dei beni immobili di cui alle leggi n. 13/1984, e
successiva  modificazione  e  integrazione  (Art.  2) e n. 70/1989, e
successiva  modifica  (articoli 2 e 3), dovranno essere proposti alla
Regione  entro  il  termine perentorio di mesi tre, a decorrere dalla
data   di  pubblicazione  del  presente  regolamento  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione  Lazio,  a  pena  di decadenza dal relativo
diritto di acquisizione.