Art. 541. Alienazione e trasferimenti ex leggi regionali n. 13/1984 e 70/1989 e successive modificazioni 1. Per quanto concerne il trasferimento agli enti locali e le alienazioni a privati dei beni immobili di provenienza ex O.N.C. sono fatte salve le disposizioni ed i diritti acquisiti a norma della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13, cosi' come modificata dalla legge regionale 4 agosto 1987, n. 48. 2. L'alienazione a terzi dei beni immobili di cui al precedente comma dovra' essere perfezionata entro il termine di mesi dodici dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni di cui alle leggi regionali n. 70/1989 e n. 56/1998 in materia di trasferimento agli enti locali del patrimonio proveniente dagli enti disciolti O.N.P.I., E.N.A.O.L.I., E.N.L.R.P., A.N.M.I.L. ed E.N.A.L. 3. Gli adempimenti previsti a carico degli enti locali ai fini del trasferimento dei beni immobili di cui alle leggi n. 13/1984, e successiva modificazione e integrazione (Art. 2) e n. 70/1989, e successiva modifica (articoli 2 e 3), dovranno essere proposti alla Regione entro il termine perentorio di mesi tre, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio, a pena di decadenza dal relativo diritto di acquisizione.