Art. 542.
              Acquisti, permute ed atti di liberalita'
    1. La Regione acquisisce la proprieta' dei beni immobili:
      a) con atto a titolo oneroso;
      b) per atti di liberalita';
      c) per permuta.
    2.  La  permuta  di beni patrimoniali di proprieta' regionali con
quelli  di  proprieta'  di  altri  soggetti,  viene autorizzata dalla
giunta  regionale,  previa  valutazione  comparata tra i beni stessi.
L'accet-tazione  di  donazioni,  legati  o  beni  provenienti da atti
liberalita'  rientra  nella  competenza della giunta regionale, sulla
base della valutazione della convenienza dell'acquisizione dei beni.
    3.   L'acquisto   di  beni  immobili  e'  disposto  dalla  giunta
regionale,  nei  limiti  degli appositi stanziamenti approvati con la
legge regionale di bilancio.
    4.  La  stima  dei beni immobili per le finalita' di acquisto, di
permuta e di accettazione di donazioni, legati o atti di liberalita',
compete alla commissione di cui all'Art. 536.
    5.  Nei  casi  di  acquisto  a  titolo  oneroso o permuta di beni
immobili,  sul  prezzo  di  stima  dovra'  essere richiesto parere di
congruita'  al  competente ufficio del territorio del Ministero delle
finanze, cosi' come previsto dall'Art. 535, comma 4.