Art. 542. Acquisti, permute ed atti di liberalita' 1. La Regione acquisisce la proprieta' dei beni immobili: a) con atto a titolo oneroso; b) per atti di liberalita'; c) per permuta. 2. La permuta di beni patrimoniali di proprieta' regionali con quelli di proprieta' di altri soggetti, viene autorizzata dalla giunta regionale, previa valutazione comparata tra i beni stessi. L'accet-tazione di donazioni, legati o beni provenienti da atti liberalita' rientra nella competenza della giunta regionale, sulla base della valutazione della convenienza dell'acquisizione dei beni. 3. L'acquisto di beni immobili e' disposto dalla giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio. 4. La stima dei beni immobili per le finalita' di acquisto, di permuta e di accettazione di donazioni, legati o atti di liberalita', compete alla commissione di cui all'Art. 536. 5. Nei casi di acquisto a titolo oneroso o permuta di beni immobili, sul prezzo di stima dovra' essere richiesto parere di congruita' al competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, cosi' come previsto dall'Art. 535, comma 4.