Art. 543. Locazioni passive 1. L'amministrazione, in presenza di necessita' locative correlate allo svolgimento della propria attivita' istituzionale, in via di principio, utilizzera' immobili di sua proprieta'. In subordine, fara' ricorso al mercato immobiliare privato, previo avviso su tre quotidiani a rilevanza nazionale e nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 2. Le offerte pervenute saranno valutate comparativamente dalla commissione di cui all'Art. 536, e la congruita' del canone richiesto sara' comunque oggetto di valutazione da parte dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze, cosi' come previsto al comma 4 dello stesso articolo. 3. Il conseguente rapporto sara' formalizzato mediante la stipula di contratto di locazione, sulla base della normativa corrente, previa autorizzazione della giunta regionale.