Art. 543.
                          Locazioni passive
    1.   L'amministrazione,   in   presenza  di  necessita'  locative
correlate  allo svolgimento della propria attivita' istituzionale, in
via   di  principio,  utilizzera'  immobili  di  sua  proprieta'.  In
subordine,  fara'  ricorso  al  mercato  immobiliare  privato, previo
avviso  su  tre  quotidiani  a  rilevanza  nazionale e nel Bollettino
ufficiale della Regione Lazio.
    2.  Le  offerte pervenute saranno valutate comparativamente dalla
commissione di cui all'Art. 536, e la congruita' del canone richiesto
sara'  comunque  oggetto  di  valutazione  da  parte dell'ufficio del
territorio  del Ministero delle finanze, cosi' come previsto al comma
4 dello stesso articolo.
    3. Il conseguente rapporto sara' formalizzato mediante la stipula
di  contratto  di  locazione,  sulla  base  della normativa corrente,
previa autorizzazione della giunta regionale.