Art. 544. Inventario dei beni immobili regionali 1. I beni immobili della Regione sono descritti in inventari. 2. L'inventario generale e' tenuto presso la struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio ed aggiornato a cura della stessa. 3. L'inventario generale e' composto da: a) inventario dei beni demaniali; b) inventario dei beni immobili patrimoniali. 4. Al fine della iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti gli atti di acquisto o di alienazione di beni immobili od ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio, la quale provvede, a sua volta, a trasmettere alla competente struttura in materia di risorse finanziarie e bilancio i dati necessari per la redazione del conto generale del patrimonio. 5. L'inventano dei beni del demanio regionale consiste in una descrizione del loro stato quale risulta dai dati catastali e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna. L'inventano deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni. 6. L'inventario dei beni immobili patrimoniali consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni: a) il luogo, la denominazione, la qualita'; b) i dati catastali, la stima o la rendita imponibile; c) i titoli di provenienza; d) l'estensione; e) il reddito; f) il valore fondiario approssimativo; g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e la durata di tale destinazione; h) la destinazione urbanistica.