Art. 544.
               Inventario dei beni immobili regionali
    1. I beni immobili della Regione sono descritti in inventari.
    2.   L'inventario   generale   e'   tenuto  presso  la  struttura
organizzativa  competente  in  materia  di  demanio  e  patrimonio ed
aggiornato a cura della stessa.
    3. L'inventario generale e' composto da:
      a) inventario dei beni demaniali;
      b) inventario dei beni immobili patrimoniali.
    4.  Al  fine  della  iscrizione delle variazioni negli inventari,
tutti  gli atti di acquisto o di alienazione di beni immobili od ogni
altro  atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della
Regione  sono  comunicati  alla struttura organizzativa competente in
materia  di  demanio  e patrimonio, la quale provvede, a sua volta, a
trasmettere   alla   competente   struttura  in  materia  di  risorse
finanziarie  e  bilancio  i dati necessari per la redazione del conto
generale del patrimonio.
    5.  L'inventano  dei  beni  del demanio regionale consiste in una
descrizione  del  loro  stato quale risulta dai dati catastali e, per
quelli   trasferiti   dallo   Stato,   dai   rispettivi   decreti  di
trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna. L'inventano deve
contenere  l'indicazione  delle  eventuali  concessioni assentite sui
beni.
    6.  L'inventario  dei  beni immobili patrimoniali consiste in uno
stato  descrittivo  e  valutativo comprendente, di norma, le seguenti
indicazioni:
      a) il luogo, la denominazione, la qualita';
      b) i dati catastali, la stima o la rendita imponibile;
      c) i titoli di provenienza;
      d) l'estensione;
      e) il reddito;
      f) il valore fondiario approssimativo;
      g) l'uso  o  servizio speciale a cui sono destinati e la durata
di tale destinazione;
      h) la destinazione urbanistica.