Art. 546. Assicurazione 1. L'amministrazione, al fine di tutelare l'integrita' del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare e preservarlo dai rischi dell'incendio e del furto, stipulera' apposita polizza con una primaria compagnia assicuratrice da individuare mediante gara secondo la vigente normativa in materia. 2. Con la medesima compagnia assicuratrice l'ente stipulera' anche una ulteriore polizza per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile verso terzi connessi la gestione di detto patrimonio.