Art. 546.
                            Assicurazione
    1.  L'amministrazione,  al  fine  di  tutelare  l'integrita'  del
proprio  patrimonio  immobiliare e mobiliare e preservarlo dai rischi
dell'incendio  e  del  furto,  stipulera'  apposita  polizza  con una
primaria compagnia assicuratrice da individuare mediante gara secondo
la vigente normativa in materia.
    2.  Con  la  medesima  compagnia  assicuratrice l'ente stipulera'
anche  una  ulteriore  polizza  per la copertura dei rischi derivanti
dalla  responsabilita'  civile  verso  terzi  connessi la gestione di
detto patrimonio.