Art. 22.
                          Sanzioni e revoca
    1. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8,
9,  17,  18,  19  e  20  della  presente legge si applica la sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  L. 3.000.000 a L.
30.000.000.
    2.  A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13,
15  e  24  della presente legge si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
    3.  In  caso  di  particolare  gravita'  o di recidiva il sindaco
dispone  la  sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non
superiore  a  venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata
commessa  la  stessa  violazione  per  tre volte, negli ultimi cinque
anni,  anche  se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.
    4.   L'autorizzazione   all'apertura   gia'   rilasciata   decade
automaticamente qualora il titolare:
      a)  non  inizi  l'attivita'  di  una media struttura di vendita
entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di
una  grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata
necessita' dipendente da fatti non imputabili all'impresa;
      b) sospenda l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
      c) incorra in uno dei casi di cui all'art. 3, comma 2;
      d)  commetta  un'ulteriore  violazione  delle  prescrizioni  in
materia    igienico-sanitaria    avvenuta    dopo    la   sospensione
dell'attivita' disposta ai sensi del comma 3.
    5.  Il  sindaco  ordini  la  chiusura di un esercizio di vicinato
qualora il titolare:
      a) sospenda l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
      b) incorra in uno dei casi di cui all'art. 3, comma 2;
      c)  nel  caso  di  ulteriore  violazione  delle prescrizioni in
materia    igienico-sanitaria    avvenuta    dopo    la   sospensione
dell'attivita' disposta ai sensi del comma 3.
    6.  In  caso  di  svolgimento  abusivo  dell'attivita' il sindaco
ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
    7.  In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per
le  violazioni  nelle materie di cui alla presente legge, l'autorita'
competente  a  ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24
novembre    1981,    n.    689,   ed   a   cui   spetta   l'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione  ovvero del provvedimento di archiviazione
di  cui  al successivo art. 18 della predetta legge e' il sindaco del
comune.
    8.  Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  comma 7 e'
attribuita  al  comune  una  quota  pari  al 15 per cento del gettito
derivante   dalle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  irrogate  in
attuazione  del  presente  articolo,  come risultano accertate con il
rendiconto  generale  consuntivo  della Regione del secondo esercizio
antecedente quello di competenza.