Art. 22. Sanzioni e revoca 1. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 3.000.000 a L. 30.000.000. 2. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15 e 24 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 5.000.000. 3. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco dispone la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 4. L'autorizzazione all'apertura gia' rilasciata decade automaticamente qualora il titolare: a) non inizi l'attivita' di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessita' dipendente da fatti non imputabili all'impresa; b) sospenda l'attivita' per un periodo superiore ad un anno; c) incorra in uno dei casi di cui all'art. 3, comma 2; d) commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 3. 5. Il sindaco ordini la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare: a) sospenda l'attivita' per un periodo superiore ad un anno; b) incorra in uno dei casi di cui all'art. 3, comma 2; c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 3. 6. In caso di svolgimento abusivo dell'attivita' il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita. 7. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui alla presente legge, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo art. 18 della predetta legge e' il sindaco del comune. 8. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 7 e' attribuita al comune una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.