Art. 39.
                Commissione locale per i masi chiusi
  1.  In ogni comune funziona una commissione denominata "commissione
locale  per  i  masi  chiusi". Nei comuni composti da piu' frazioni o
comuni  catastali  potra'  essere  istituita  una  commissione locale
separata  per  ciascuna  frazione  o  comune catastale o soltanto per
alcuni di essi. La decisione spetta alla giunta provinciale.