Art. 39. Commissione locale per i masi chiusi 1. In ogni comune funziona una commissione denominata "commissione locale per i masi chiusi". Nei comuni composti da piu' frazioni o comuni catastali potra' essere istituita una commissione locale separata per ciascuna frazione o comune catastale o soltanto per alcuni di essi. La decisione spetta alla giunta provinciale.