Art. 40. Composizione e nomina della commissione locale per i masi chiusi 1. La commissione locale per i masi chiusi e' composta: a) da un/una presidente proposto/a dal consiglio direttivo dell'associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente rappresentativa a livello distrettuale; b) da due membri proposti dal consiglio direttivo dell'associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente rappresentativa a livello comunale o di frazione. Una dei tre componenti della commissione deve essere una donna. 2. Le commissioni locali per i masi chiusi sono nominate dalla giunta provinciale, rimangono in carica per cinque anni e possono essere riconfermate. Per il/la presidente e per ogni membro deve essere nominato un membro supplente. Nel caso in cui in seno alla commissione locale per i masi chiusi dovesse venir meno il numero legale, entro il termine di 60 giorni la giunta provinciale puo' nominare una nuova commissione locale per i masi chiusi. Le proposte di cui al comma 1 per la nomina di membri della commissione locale per i masi chiusi devono venir presentate entro 30 giorni dalla richiesta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura. Se le proposte non dovessero essere presentate entro tale termine, la giunta provinciale nomina un commissario straordinario o una commissaria straordinaria che assume le funzioni della commissione locale per i masi chiusi. La commissione locale per i masi chiusi cosi' nominata, rispettivamente il commissario straordinario o la commissaria straordinaria rimangono in carica fino alla scadenza dell'incarico della commissione locale per i masi chiusi sostituita. 3. Al/alla presidente della commissione e al commissario straordinario o alla commissaria straordinaria puo' essere concesso un assegno mensile compensativo del lavoro preparatorio compiuto al di fuori delle riunioni. L'ammontare di tale assegno e' stabilito con delibera dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura e deve essere proporzionale ai compiti istituzionali.