Art. 40.
  Composizione e nomina della commissione locale per i masi chiusi
    1. La commissione locale per i masi chiusi e' composta:
      a) da  un/una  presidente  proposto/a  dal  consiglio direttivo
dell'associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente
rappresentativa a livello distrettuale;
      b) da    due    membri   proposti   dal   consiglio   direttivo
dell'associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente
rappresentativa a livello comunale o di frazione.
    Una dei tre componenti della commissione deve essere una donna.
    2.  Le  commissioni  locali per i masi chiusi sono nominate dalla
giunta  provinciale,  rimangono  in  carica per cinque anni e possono
essere  riconfermate.  Per  il/la  presidente  e per ogni membro deve
essere  nominato  un  membro  supplente. Nel caso in cui in seno alla
commissione  locale  per  i  masi chiusi dovesse venir meno il numero
legale,  entro  il  termine  di  60 giorni la giunta provinciale puo'
nominare  una nuova commissione locale per i masi chiusi. Le proposte
di  cui  al  comma 1 per la nomina di membri della commissione locale
per  i  masi  chiusi  devono  venir  presentate entro 30 giorni dalla
richiesta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura. Se le
proposte  non  dovessero  essere  presentate  entro  tale termine, la
giunta   provinciale   nomina  un  commissario  straordinario  o  una
commissaria  straordinaria  che  assume le funzioni della commissione
locale  per  i  masi  chiusi. La commissione locale per i masi chiusi
cosi'  nominata,  rispettivamente  il  commissario straordinario o la
commissaria  straordinaria  rimangono  in  carica  fino alla scadenza
dell'incarico della commissione locale per i masi chiusi sostituita.
    3.   Al/alla   presidente  della  commissione  e  al  commissario
straordinario  o  alla commissaria straordinaria puo' essere concesso
un  assegno  mensile compensativo del lavoro preparatorio compiuto al
di fuori delle riunioni. L'ammontare di tale assegno e' stabilito con
delibera      dalla      giunta      provinciale      su     proposta
dell'assessore/assessora  provinciale  all'agricoltura  e deve essere
proporzionale ai compiti istituzionali.