Art. 41. Commissione provinciale per i masi chiusi l. E' costituita la commissione provinciale per i masi chiusi, che viene nominata dalla giunta provinciale e rimane in carica per la durata di cinque anni. 2. Essa e' composta da: a) l'assessore/assessora provinciale all'agricoltura, che la presiede; b) un magistrato o una magistrata proposto/a dal/dalla presidente del tribunale di Bolzano; c) un esperto o un'esperta in agricoltura proposto/a dall'assessore/assessora provinciale all'agricoltura; d) un agricoltore o un'agricoltrice proposto/a dall'assessore/assessora provinciale all'agricoltura; e) una persona scelta tra tre nominativi proposti dall'associazione dei coltivatori e delle coltivatrici maggiormente rappresentativa a livello provinciale. Per ogni membro, eccetto il/la presidente, viene nominato un membro supplente. 3. La composizione della commissione provinciale per i masi chiusi deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti a livello provinciale, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilita' di accesso del gruppo linguistico ladino. 4. La commissione provinciale per i masi chiusi e' convocata dal/dalla presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti. 5. In caso di impedimento il/la presidente della commissione provinciale viene sostituito/a da un membro eletto dalla commissione nel proprio seno. 6. Funge da segretario o segretaria della commissione provinciale per i masi chiusi un funzionario o una funzionaria in servizio presso la ripartizione provinciale agricoltura di qualifica non inferiore alla sesta, nominato/a dal/dalla presidente della commissione stessa. 7. Ai membri e al segretario o alla segretaria della commissione provinciale per i masi chiusi e' corrisposto, in quanto spettante, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.