Art. 42.
        Competenze della commissione locale per i masi chiusi
    1. Per tutti gli atti d'ufficio che la presente legge attribuisce
alla   commissione   locale  per  i  masi  chiusi  e'  competente  la
commissione  locale  nella cui circoscrizione territoriale e' situato
il maso chiuso a cui l'atto si riferisce.
    2.   Se   parti   del   maso   chiuso  sono  situate  in  diverse
circoscrizioni,   e'  competente  la  commissione  locale  nella  cui
circoscrizione  si  trova  la  casa  d'abitazione del maso chiuso. In
mancanza  di  una  casa  di  abitazione  e' competente la commissione
locale del luogo in cui verra' costruita la casa di abitazione.
    3.  L'unione di due masi chiusi situati in diverse circoscrizioni
in  un unico maso chiuso puo' essere richiesta, a scelta, a una delle
due commissioni.