Art. 43.
          Istanze alla commissione locale per i masi chiusi
    1.  Le  istanze dirette alla commissione locale per i masi chiusi
devono  essere presentate presso il comune nel quale si trova la casa
di  abitazione del maso. Il comune trasmette l'istanza immediatamente
al/alla presidente della commissione locale competente.
    2.  La  commissione  per  i  masi  chiusi  ha  la facolta' di far
eseguire  i  rilievi  necessari.  Le parti interessate possono essere
sentite, d'ufficio o a loro richiesta, dalla commissione.
    3.  Se  i  beni  per  i quali deve iniziarsi un procedimento sono
situati  anche  nella  circoscrizione di altra commissione locale, si
deve  chiedere  pure  il  parere  di quest'ultima. Lo stesso vale per
l'unione di masi situati in diverse circoscrizioni territoriali.
    4.  Le  istanze dirette alle commissioni per i masi chiusi devono
essere firmate dal richiedente o dalla richiedente, dal suo/dalla sua
rappresentante  legale  oppure  da  un/una rappresentante munito/a di
procura  speciale  che puo' essere apposta anche a margine o in calce
alla domanda.
    5.  Le  istanze  alle  commissioni  locali per i masi chiusi, che
abbiano per oggetto un cambiamento della consistenza del maso, devono
essere  firmate  dal  proprietario o dalla proprietaria del maso o da
tutti  i  comproprietari/tutte  le comproprietarie o coeredi, salvi i
casi in cui sia disposto diversamente.
    6.  Le  istanze devono essere firmate anche dal coniuge, salva la
prova che i coniugi non vivono in regime di comunione legale. In caso
di rifiuto del consenso si applica analogamente l'art. 181 del codice
civile.  Le  predette  istanze  non  sono  considerate atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione.
    7.  All'istanza  che  abbia  per  oggetto  un  cambiamento  della
consistenza  del maso chiuso sono da allegare l'estratto tavolare, il
foglio  di  possesso  e,  nel caso di frazionamento di particelle, il
tipo di frazionamento vistato dall'ufficio del catasto.
    8.  Le  commissioni  locali  per i masi chiusi hanno l'obbligo di
decidere  sulle  istanze  presentate  entro 60 giorni. La commissione
locale che non decide entro il termine prescritto puo' essere sciolta
e sostituita da una nuova.