Art. 44.
Deliberazioni  soggette  al  controllo della ripartizione provinciale
                             agricoltura
    1.  Le  autorizzazioni delle commissioni locali per i masi chiusi
concernenti  la  costituzione  o  lo  svincolo  di  maso  chiuso o il
distacco  di  costruzioni di qualsiasi genere devono essere trasmesse
con  i  relativi atti alla ripartizione provinciale agricoltura entro
15  giorni  dalla  data  del  provvedimento stesso. Le autorizzazioni
diventano  esecutive  trascorsi  30  giorni dalla data di arrivo alla
ripartizione provinciale agricoltura, a meno che entro questo termine
detta  ripartizione non proponga reclamo alla commissione provinciale
per  i  masi chiusi, la quale puo' confermare, modificare o annullare
l'autorizzazione.
    2.  Per  le  autorizzazioni  spedite con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento vale come data di arrivo quella della ricevuta,
per  quelle  arrivate per posta ordinaria vale la data del protocollo
di  entrata  dell'ufficio  competente.  Se  la  consegna  viene fatta
personalmente, l'ufficio da conferma immediata del ricevimento.
    3.  Nel  caso  di  incompletezza  degli  atti,  vengono richieste
ulteriori  informazioni  e il termine di 30 giorni decorre dalla data
di arrivo delle informazioni richieste.
    4.  Sulle  autorizzazioni  diventate  esecutive  la  ripartizione
provinciale  agricoltura  applica la seguente dicitura: "Esecutivo ai
sensi dell'art. 44 della legge sui masi chiusi".