Art. 45.
                            Numero legale
    1.  Per  la validita' delle deliberazioni tanto della commissione
locale,  quanto  della  commissione  provinciale per i masi chiusi e'
necessaria   la   presenza  della maggioranza  dei  loro  membri.  Le
deliberazioni  sono  prese  a maggioranza  di  voti  dei  presenti. A
parita' di voti decide il voto del/della presidente.
    2.  Copia  della decisione motivata viene notificata alle persone
che  hanno  preso  parte  al  procedimento  o  i  cui diritti vengono
comunque pregiudicati dalla decisione.