Art. 46.
       Ricorso alla commissione provinciale per i masi chiusi
    l. Contro le decisioni della commissione locale per i masi chiusi
e'  ammesso  ricorso  alla  commissione provinciale per i masi chiusi
entro 30 giorni dalla data di notifica delle stesse.
    2. Ha facolta' di ricorrere chiunque abbia un interesse legittimo
all'annullamento o alla modifica della decisione.