Art. 47. Decisioni della commissione provinciale per i masi chiusi 1. La commissione provinciale per i masi chiusi delibera sul reclamo e decide nel merito. Puo' pero' anche limitarsi ad annullare i provvedimenti della commissione locale per i masi chiusi con rinvio della causa a quest'ultima. 2. La decisione della commissione provinciale per i masi chiusi e' definitiva in via amministrativa.