Art. 47.
      Decisioni della commissione provinciale per i masi chiusi
    1.  La  commissione  provinciale  per  i masi chiusi delibera sul
reclamo  e decide nel merito. Puo' pero' anche limitarsi ad annullare
i provvedimenti della commissione locale per i masi chiusi con rinvio
della causa a quest'ultima.
    2.  La  decisione della commissione provinciale per i masi chiusi
e' definitiva in via amministrativa.