Art. 48. Dichiarazione di esecutorieta' delle decisioni l. Le decisioni, disposizioni o dichiarazioni delle commissioni locali per i masi chiusi non diventano definitive ed esecutorie prima della scadenza del termine per il reclamo. Sugli atti trasmessi ad altre autorita' o uffici per l'esecuzione deve essere attestata l'esecutorieta'. L'efficacia di ogni singola autorizzazione emessa dalle commissioni per i masi chiusi si estingue se non se ne fa uso entro due anni dalla data in cui e' diventata definitiva. 2. Le decisioni, disposizioni o dichiarazioni delle commissioni locali per i masi chiusi che abbiano accolto l'istanza dell'unico proprietario o dell'unica proprietaria o di tutti i comproprietari/tutte le comproprietarie o coeredi sono immediatamente esecutive. L'esecutorieta' immediata e' attestata dal/dalla presidente della commissione in calce al relativo atto. 3. Dai provvedimenti di cui al presente articolo devono risultare, oltre ai dati anagrafici dei proprietari o delle proprietarie. anche il loro regime patrimoniale se coniugati.