Art. 48.
           Dichiarazione di esecutorieta' delle decisioni
    l.  Le  decisioni, disposizioni o dichiarazioni delle commissioni
locali per i masi chiusi non diventano definitive ed esecutorie prima
della  scadenza  del  termine per il reclamo. Sugli atti trasmessi ad
altre  autorita'  o  uffici  per  l'esecuzione  deve essere attestata
l'esecutorieta'.  L'efficacia  di  ogni singola autorizzazione emessa
dalle  commissioni  per i masi chiusi si estingue se non se ne fa uso
entro due anni dalla data in cui e' diventata definitiva.
    2.  Le  decisioni, disposizioni o dichiarazioni delle commissioni
locali  per  i  masi  chiusi che abbiano accolto l'istanza dell'unico
proprietario    o    dell'unica    proprietaria    o   di   tutti   i
comproprietari/tutte le comproprietarie o coeredi sono immediatamente
esecutive.   L'esecutorieta'   immediata   e'   attestata   dal/dalla
presidente della commissione in calce al relativo atto.
    3.   Dai   provvedimenti  di  cui  al  presente  articolo  devono
risultare,   oltre   ai  dati  anagrafici  dei  proprietari  o  delle
proprietarie. anche il loro regime patrimoniale se coniugati.