Art. 49.
Autorizzazione  alla  giunta  provinciale  a  emanare  regolamenti di
                             esecuzione
    1.    La   giunta   provinciale   e'   autorizzata   a   definire
dettagliatamente   con   regolamento  di  esecuzione  il  diritto  al
mantenimento vita natural durante del coniuge superstite.
    2.  La  giunta  provinciale e' inoltre autorizzata ad individuare
con  regolamento  di  esecuzione  quale formazione e' riconosciuta ai
sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c).
    3.  La  giunta provinciale e' altresi' autorizzata a definire con
regolamento  di  esecuzione  i  criteri  per  la  stima del prezzo di
assunzione ai sensi dell'art. 20.