Art. 51.
                        Abrogazione di norme
    l.  Con  l'entrata  in  vigore della presente legge sono abrogate
tutte le norme concernenti i masi chiusi, in particolare:
      a) il   decreto   del   presidente   della  giunta  provinciale
28 dicembre  1978,  n.  32,  "approvazione  del testo unificato delle
leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi";
      b) la legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1;
      c) la legge provinciale 2 settembre 1954, n. 2;
      d) la legge provinciale 25 dicembre 1959, n. 10;
      e) la legge provinciale 25 luglio 1978, n. 33;
      f) gli  articoli  da  1  a  15 compreso della legge provinciale
26 marzo 1982, n. 10;
      g) gli  articoli  da  1  a  7  compreso della legge provinciale
24 febbraio 1993, n. 5.