Art. 51. Abrogazione di norme l. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme concernenti i masi chiusi, in particolare: a) il decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32, "approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi"; b) la legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1; c) la legge provinciale 2 settembre 1954, n. 2; d) la legge provinciale 25 dicembre 1959, n. 10; e) la legge provinciale 25 luglio 1978, n. 33; f) gli articoli da 1 a 15 compreso della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10; g) gli articoli da 1 a 7 compreso della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5.