Art. 15. L'accreditamento istituzionale 1. L'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale. 2. L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualita' del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge 328/2000. 3. La giunta regionale vigila sulla sussistenza delle effettive condizioni di parita' tra erogatori pubblici e privati attraverso l'agenzia regionale socio-sanitaria istituita con legge regionale 4 dicembre 2001, n. 32. 4. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato alle strutture pubbliche, o equiparate ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni e agli organismi a carattere non lucrativo, nonche' alle strutture private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. l6 ed ai requisiti di cui all'art. 18. 5. Oggetto del provvedimento di accreditamento istituzionale sono le funzioni svolte dalle strutture o esercitate dai professionisti, tenuto conto della capacita' produttiva in rapporto al fabbisogno complessivo, con riferimento alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture e dei professionisti presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture e professionisti, in conformita' agli atti di programmazione socio-sanitaria regionale vigenti. 6. I soggetti accreditati erogano: a) prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del servizio sanitario regionale nell'ambito dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonche' degli eventuali livelli integrativi locali e in relazione alle esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni; b) interventi e servizi sociali, come definiti all'art. 1, comma 2, della legge n. 328/2000.