Art. 16.
                    Condizioni di accreditamento
    1.  L'accreditamento  istituzionale  e'  rilasciato  dalla giunta
regionale  ai soggetti pubblici o equiparati di cui all'art. 4, comma
12,  del  decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni,
alle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti
privati nonche' ai professionisti che erogano prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie,  subordinatamente  alla  sussistenza  delle seguenti
condizioni:
      a) possesso  dell'autorizzazione  all'esercizio,  ove richiesta
dalla vigente normativa;
      b) coerenza  della  struttura  o del soggetto accreditando alle
scelte   di  programmazione  socio-sanitaria  regionale  e  attuativa
locale;
      c) rispondenza  della  struttura o del soggetto accreditando ai
requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
      d) verifica  positiva  dell'attivita'  svolta  e  dei risultati
ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
    2.  L'accreditamento  istituzionale,  ai sensi dell'art. 11 della
legge  n.  328/2000,  e'  rilasciato, alle istituzioni ed organismi a
carattere  non  lucrativo  e  ai  soggetti  che  erogano interventi e
servizi  sociali,  dal  comune  competente,  direttamente  o in forma
associata  con  gli  altri comuni ricompresi nell'ambito territoriale
dell'azienda  U.L.S.S.  ove  ha  sede  la  struttura,  o  con  delega
all'azienda unita' locale socio sanitaria stessa, o avvalendosi delle
strutture  regionali  indicate all'art. 19, comma 3, subordinatamente
alla sussistenza delle seguenti condizioni:
      a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio;
      b) coerenza  della  struttura  o del soggetto accreditando alle
scelte di programmazione sociale regionale e attuativa locale;
      c) rispondenza  della  struttura  o del soggetto accreditando a
requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
      d) verifica  positiva  dell'attivita'  svolta  e  dei risultati
ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.