Art. 16. Condizioni di accreditamento 1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla giunta regionale ai soggetti pubblici o equiparati di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti privati nonche' ai professionisti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa; b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale; c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18; d) verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi. 2. L'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 328/2000, e' rilasciato, alle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti che erogano interventi e servizi sociali, dal comune competente, direttamente o in forma associata con gli altri comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'azienda U.L.S.S. ove ha sede la struttura, o con delega all'azienda unita' locale socio sanitaria stessa, o avvalendosi delle strutture regionali indicate all'art. 19, comma 3, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio; b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione sociale regionale e attuativa locale; c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando a requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18; d) verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.