Art. 17. Rapporti fra soggetti accreditati ed ente pubblico 1. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantita' e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente. 2. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonche' agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente. 3. La giunta regionale disciplina, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i rapporti di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantita' e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalita' delle verifiche e dei controlli. 4. La giunta regionale provvede alla individuazione dei criteri per la definizione dei piani annuali preventivi di attivita', sentita la commissione consiliare competente. La giunta regionale determina i piani annuali preventivi, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti accreditati pubblici o equiparati e privati di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, delle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo. Il direttore generale dell'U.L.S.S. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali. 5. La giunta regionale definisce, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema tipo di accordo per l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi socio-sanitari e sociali tra aziende ed enti del servizio sanitario regionale, enti locali e soggetti accreditati.